Diritto alla salute, Nutrizione
Chi può prescrivere una dieta in Italia? Esperti veri e presunti
Di certo sarà capitato a molti di coloro che vogliono perdere alcuni o molti chili di affidarsi al fai da te o di imbattersi in esperti della nutrizione o sedicenti tali.
L’esempio più lampante riferibile a questa seconda categoria è certo quello dell’allenatore/personal trainer della palestra che, fiero dei risultati ottenuti sul proprio corpo, spesso si improvvisa esperto della scienza dell’alimentazione prescrivendo una vera e propria dieta all’amatore/atleta di turno.
Questa figura professionale può davvero prescrivere una dieta o travalica i limiti della sua professione.
È bene innanzitutto, sapere che in Italia ci sono varie figure di esperti dell’alimentazione con compiti specifici e ben definiti.
Queste figure sono quelle del dietologo (medico con specializzazione in dietologia), del dietista (soggetto che ha conseguito un diploma di laurea triennale in tale disciplina e non è medico) e del nutrizionista (soggetto che ha una laurea in scienze biologiche).
La prescrizione di una dieta è un atto riservato ad un medico. Lo ha ribadito da ultimo una sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011) che stabilisce che “il biologo puo’ solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, puo’ prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico”.
Già il Ministro della Salute il 15 dicembre 2009 in un proprio attribuiva la competenza della prescrizione di una dieta esclusivamente al medico riconoscendo al biologo solo la possibilità di elaborare e determinare (quindi non prescrivere) diete.
Valgono le stesse considerazioni per il dietista (soggetto che ha conseguito un diploma triennale di laurea in dietistica e non è pertanto un medico ma un esperto di alimentazione. Per lui il DM 744 del 14.09.1994 all’articolo 1 stabilisce, fra i compiti quello di elaborare, formulare ed attuare le diete prescritte dal medico e controllarne l’accettabilità da parte del paziente. Qualora un soggetto non abilitato a farlo prescrivesse una dieta potrebbe essere anche integrato il reato di cui all’art. 348 c.p. di abusivo esercizio di una professione (nel caso in esame della professione medica).
La risposta alla domanda iniziale non può dunque che essere negativa: l’allenatore della palestra, a maggior ragione e quand’anche avesse un diploma di laurea in scienze motorie, non può prescrivere nessuna dieta e non gli è attribuito alcun ruolo nell’ambito dell’alimentazione.
Quello che però anche un semplice allenatore può fare è dare dei consigli alimentari volti a suggerire uno stile di vita sano (quali ad esempio evitare un consumo eccessivo di grassi, mangiare molta frutta e verdura, ridurre il consumo di bevande alcoliche ecc.).
L’esempio dell’allenatore è ovviamente estensibile anche a altre figure prive di abilitazione quali, ad esempio, il naturopata o lo stesso farmacista che, pur potendo avere nozioni di scienza dell’alimentazione non sono però abilitati a prescrivere diete.
Diffidate dunque dai millantatori e rivolgetevi ad un esperto.