Diritto alla salute
I moduli di esonero da responsabilità sottoscritti in palestra
Sarà certo capitato a chi frequenta palestre e centri sportivi di essere costretto a sottoscrivere un modulo nel quale si dice che la palestra non si assume responsabilità in caso di infortunio.
I gestori di palestre, non sempre ben informati, pensano così di porsi al riparo da responsabilità.
Che valenza giuridica hanno questi moduli?
E’ necessario fare una premessa: il gestore della palestra deve garantire che le attività da essa organizzate si svolgano in piena sicurezza ed in contesti idonei. La sua responsabilità può discendere sia da una mancata adozione di cautele nello svolgimento dell’attività sportiva sia da omessa o insufficiente manutenzione degli attrezzi/macchinari o degli impianti di cui i partecipanti debbono servirsi sia da omesso o insufficiente controllo da parte degli istruttori sullo svolgimento dell’attività sportiva.
La responsabilità dell’Ente potrà essere sia di natura civile sia di natura penale. Per quella penale rileva, in particolare, il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. o, nei casi più gravi, il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p..
La sottoscrizione di un modulo di “esonero da responsabilità” libera il gestore da questi obblighi?
Per la responsabilità penale, è pacifico che la stessa non possa essere esclusa in forza di alcun patto.
In ambito civile l’art. 1229 c.c. ammette questa esclusione salvo che si tratti di patto che 1) “esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”, 2) comporta “esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione delle norme di ordine pubblico”. In questa seconda ipotesi l’art. 1229 c.c. prevede la sanzione della nullità per il relativo patto.
L’attività e, dunque, la connessa responsabilità del gestore della palestra attiene all’ambito della sicurezza e dell’incolumità delle persone fisiche: in quanto tale, è regolata da norme di ordine pubblico. Ne consegue che questa responsabilità non può essere esclusa o limitata da nessun patto che risulterebbe comunque nullo.
Va segnalato, inoltre, come l’art. 5 del codice civile rubricato “Atti di disposizione del proprio corpo” vieti gli“atti di disposizione del proprio corpo […] quando cagionino una diminuzione permanente della propria integrità fisica…”. Ciò conferma, dunque, l’impossibilità di escludere o limitare la responsabilità di chi rechi un danno, anche solo per colpa, all’incolumità fisica altrui.
Il modulo che viene fatto sottoscrivere a chi si iscrive in palestra non è idoneo a esonerare la struttura da responsabilità, né civile né tantomeno penale, nel caso di infortunio poiché é un accordo di esclusione preventiva di responsabilità e riguarda un ambito (quello della sicurezza) ampiamente regolato da norme di ordine pubblico.
Potete dunque sottoscrivere tranquillamente questi moduli cui i gestori delle palestra sono tanto legati, con la consapevolezza che gli stessi non hanno valore giuridico e non limiteranno in alcun modo i vostri diritti in caso di infortunio.
Flavio Volontà – Avvocato
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