Varie
Infortunio in palestra e risarcimento del danno
Preliminarmente, occorre precisare che in questa sede oggetto di esame è il danno conseguente all’infortunio occorso in palestra per l’utilizzo degli attrezzi sportivi, omettendo quindi quelle ipotesi particolari per le quali il danno è conseguente ad uno stato di salute non idoneo.
Ciò premesso, una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza Cassazione, sezione III, n. 858 del 17.1.2008) ha affermato il principio secondo il quale anche gli infortuni che si verificano in palestra danno diritto al risarcimento del danno biologico e morale. Trattasi di una innovazione rispetto ai precedenti orientamenti, in quanto la S.C. ammette il riconoscimento del risarcimento non del solo danno patrimoniale, ma anche del c.d. danno morale e biologico.
Il danno patrimoniale si compone del danno emergente (spese sostenute per l’infortunio) e lucro cessante (mancato guadagno).
Il danno morale si configura invece come «momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico, collegato alla sua sofferenza fisica e al dolore morale», mentre il danno biologico sussiste quando “la sofferenza fisico – morale determini effettivamente, di per sé stessa, alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull’attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita».
L’orientamento innanzi descritto determina, in sostanza, un aumento dell’entità del danno che potrebbe essere oggetto di risarcimento.
Avv. Gennaro Fiorillo
Approfondimenti:
La sottoscrizione dei moduli di autocertificazione
Risarcimento per danno estetico