Articoli, Diritto alla salute
La mediazione obbligatoria nella colpa medica
Dal 21 marzo 2011 chiunque vorrà promuovere una causa civile sarà obbligato a tentare una mediazione con la controparte, grazie all’ausilio di un professionista, il conciliatore. A chi rivolgersi se si ritiene di aver subito un danno derivante da colpa medica?
È da un po’ di tempo che si sente parlare della media-conciliazione, di questa procedura che dovrà mettere “informa” la giustizia civile ed assicurare una definizione veloce delle liti. Ma cosa è questa media-conciliazione? Presto detto: dal 21 marzo 2011 in poi chiunque vorrà promuovere una causa civile sarà obbligato a tentare una mediazione con la controparte, grazie all’ausilio di un professionista, il conciliatore.
In buona sostanza, se Tizio – ad esempio – vuole fare causa al medico Caio per una questione di colpa medica[1], prima di citarlo in Tribunale, dovrà rivolgersi ad un conciliatore. Questi, nel tempo massimo di quattro mesi, dovrà provare a far sì che tra i due venga raggiunto un accordo che scongiuri il ricorso al processo. Se la mediazione fallisce allora Tizio potrà trascinare Caio in Tribunale. Se, al contrario, la mediazione va a buon fine, la conciliazione raggiunta tra le parti verrà omologata dal giudice e diventerà esecutiva.
È bene precisare che non solo le controversie riguardanti la colpa medica dovranno essere affrontate mediante il previo ricorso alla conciliazione obbligatoria. Fin da adesso, infatti, è obbligatorio adottare tale procedura anche per le questioni attinenti i diritti reali, i contratti di locazione e quelli bancari ed assicurativi, i rapporti successori e per il risarcimento dei danni cagionati dalla diffamazione a mezzo stampa. Dal 20 marzo 2012, poi, la media-conciliatore obbligatoria verrà estesa anche alla materia condominiale ed all’infortunistica stradale.
Le procedure di conciliazione possono essere gestite solo da Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia. Un elenco completo lo si può trovare sul sito internet del predetto Ministero, raggiungibile all’indirizzo www.giustizia.it.
Ogni Organismo, nel rispetto dei parametri fissati dalla Legge, adotta un proprio regolamento di conciliazione, in cui vengono, per l’appunto, regolamentate le varie fasi in cui si articola la procedura. È opportuno, quindi, prima di scegliere l’Organismo a cui rivolgersi per la mediazione, verificare che sia dotato di una struttura in grado di assicurarci un’adeguata assistenza, in relazione allo specifico problema da affrontare. Alcuni organismi, infatti, si stanno specializzando nei vari settori in cui è obbligatoria la conciliazione, formando professionisti altamente specializzati nelle singole materie.
Ma allora cosa fare ed a chi rivolgersi se si ritiene di aver subito un danno derivante da colpa medica? Semplicissimo, potete contattare la nostra redazione. Abbiamo stipulato una convenzione con un primario Organismo di conciliazione, con l’intento di garantire ai nostri lettori la possibilità di rivolgersi a professionisti specializzati nel settore della colpa medica. Non si può correre il rischio che il nostro problema venga affrontato da un ottimo conciliatore che, però, nell’arco della sua carriera professionale ha affrontato solo problematiche condominiali (pericolo a cui si va incontro quando ci si rivolge ad Organismi generalisti).
È necessario contemperare, con la massima competenza, la posizione del medico – professionista che, nell’arco di pochi minuti e con la responsabilità di avere in mano la vita di una persona, deve prendere importanti ed indifferibili decisioni – con quella del paziente che, per “colpa” del medico, ha subito un grave danno alla sua salute. Vi assicuriamo che non è facile.
Poiché l’argomento è molto complesso e non può essere affrontato in poche righe, invitiamo chiunque sia interessato ad approfondirlo a visitare il nostro sito internet, www.rivistainforma.it, dove nei prossimi giorni troverete ulteriore materiale sulla procedura conciliativa e su come avviarla, nonché maggiori informazioni sulla colpa medica.
Avv. Danilo Ansalone
Esperto in diritto della salute
www.daniloansalone.it
[1]Per colpa medica s’intende l’ipotesi in cui il paziente subisce un danno alla salute a causa della negligenza, dell’ imprudenza o dell’imperizia del medico che lo ha curato.
Diventa fun di Informa