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Mi sono infortunato in palestra
Mi stavo tranquillamente allenando in palestra, si sgancia il fermo del sellino della cyclette, cado a terra, il piede sinistro rimane bloccato nel pedale e mi slogo la caviglia. Mi arrabbio! Non è la prima volta che succede… questa volta, però, mi sono fatto veramente male.
Vado a lamentarmi dal gestore della palestra, lui si scusa e mi promette che provvederà a riparare immediatamente la cyclette. La mia caviglia, intanto, è dolorante e non riesco a camminare bene.
Cosa posso fare? Ho diritto ad essere risarcito per il danno subito?
Vado dall’avvocato e lui mi dice che sono “fortunato” (sfotte ?) in quanto di un caso analogo al mio se ne è occupata la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 858 del 2008, l’ultima, in ordine temporale, che ha affrontato il problema del cosiddetto infortunio in palestra.
Mi spiega, in linea generale, che i danni risarcibili si distinguono in due grandi categorie: quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali.
Il danno patrimoniale
Il danno patrimoniale, lo dice la parola, è quello che incide sul patrimonio della persona.
Il concetto di patrimonio da prendere in considerazione ai fini della stima del danno, ricomprende non solo i beni in senso stretto ma, in linea più generale, la capacità di produrre reddito.
L’infortunio subito, infatti, mi viene chiarito, potrebbe causarmi, e questo lo accerterà un medico legale, un’inabilità al lavoro, ovvero l’impossibilità di continuare a lavorare con la stessa energia, qualità, produttività ed attenzione impiegate prima dell’evento dannoso.
Questa inabilità può essere solo temporanea, ovvero irremissibile e permanente. Sia l’una che l’altra possono causare:
- un danno emergente (ad esempio i costi dei medicinali delle visite ecc.);
- un lucro cessante – danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance (ad esempio il mancato guadagno per i giorni che non potrò andare al lavoro).
Naturalmente, per essere risarcito, dovrò dare la prova del danno patrimoniale subito e della sua riconducibilità causale al sinistro.
Il danno non patrimoniale o alla persona
Il danno non patrimoniale, nella sua componente biologica, esistenziale e morale è inteso come lesione dell’interesse, garantito dalla Costituzione, all’integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute).
In altre parole, il fatto che, a causa del malfunzionamento della cyclette, mi sia slogato la caviglia costituisce un danno alla mia persona che mi deve essere risarcito.
La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per le lesioni di lieve entità, dette micro-permanenti, applicando delle tabelle ministeriali che vengono periodicamente aggiornate.
Affinché la liquidazione sia possibile, è necessario che prima un medico legale valuti la percentuale d’invalidità permanente conseguente all’infortunio.
E’ importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza (la menomazione); talora da lesioni lievi possono residuare menomazioni assai gravi o, al contrario, da lesioni gravi menomazioni relativamente meno gravi.
Oltre all’invalidità permanente deve essere risarcita anche l’invalidità temporanea, ovvero il periodo impiegato da una lesione per guarire.
L’invalidità temporanea è totale, quando a causa dell’infortunio non sono in grado di attendere a nessuna delle mie attività quotidiane, parziale man mano che guarisco e posso riprendere la mia vita normalmente. L’importo del risarcimento, che viene calcolato per giorni, diminuirà in maniera proporzionale al miglioramento delle mie condizioni di salute.
Va bene, per il momento è tutto chiaro, ho subito una lesione della mia integrità fisica alla quale può essere attribuito un controvalore monetario, ma il gestore della palestra è tenuto a risarcirmi? E cosa devo dimostrare se non vengo pagato spontaneamente e devo andare in causa?
Vengo soddisfatto anche in questa mia curiosità.
In linea di massima, affinché sia risarcibile, il danno dev’essere causato da un fatto illecito, comme per colpa o per dolo.
Si ha colpa per imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza a leggi, regolamenti e discipline, mentre si ha dolo quando l’azione delittuosa è volontaria.
Nel mio caso lo sganciamento del sellino della cyclette potrebbe addebitarsi ad un comportamento negligente del gestore della palestra per non aver fatto la normale manutenzione. Ma come faccio io a provarlo?
L’avvocato mi tranquillizza e mi cita nuovamente la sentenza n. 858/2008 degli Ermellini (così vengono chiamati i Giudici della Corte di Cassazione poichè la loro toga è “abbellita” con un collo di ermellino).
In virtù della predetta sentenza la fonte del mio diritto al risarcimento può essere rinvenuto nell’art. 2051 del Cod. Civ., il quale prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il gestore della palestra, infatti, è il custode dei beni utilizzati per gli allenamenti, poiché su di essi esercita il potere di controllo, con la facoltà di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essi.
In ordine alla distribuzione dell’onere della prova, spetta al danneggiato di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cassazione civile sezione III, n. 1602 del 5 aprile 2005, Rv. 583874) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Anche se la questione dell’onere della prova è abbastanza ostica, è per me chiaro che il gestore della palestra è tenuto ad eseguire una corretta manutenzione degli attrezzi ed adottare tutte le misure idonee ad evitare danni ai loro utilizzatori.
Dimenticavo, l’avvocato mi ha detto anche di chiedere al gestore di fornirmi i dati dell’assicurazione garante per la responsabilità civile, così posso rivolgere la mia richiesta di risarcimento anche nei suoi confronti.
Spero che l’utilizzo della prima persona ed il ricorso ad un esempio pratico vi siano stati d’aiuto a comprendere quali sono i vostri diritti in caso d’infortunio in palestra. Poiché questo è un articolo informativo ho cercato di evitare, il più possibile, il “legalese” e di esprimermi in una maniera comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
Il mio intento, poi, è quello di mantenere l’articolo aperto e di aggiornarlo di volta in volta con i nuovi orientamenti della giurisprudenza in materia di danno alla persona ed in particolare di infortuni in palestra.
Naturalmente, in tale ottica, sono preziosissimi gli spunti provenienti da voi lettori, grazie ai quali il mio lavoro di ricerca potrà essere più diretto.
Grazie per l’attenzione.