Articoli, Diritto alla salute
Responsabilità per danno derivante da trattamento estetico
Il presente articolo intende analizzare, seppure in estrema sintesi, i profili di responsabilità civile e penale dell’estetista e del centro estetico che non eseguano correttamente il trattamento richiesto dal cliente, in particolare provocando al medesimo un danno estetico o delle lesioni.
L’attività di estetista è oggi regolata dalla Legge n. 1/1990 che all’art. 1 prevede che “L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”.
La norma esclude dall’ambito delle prestazioni che possono essere rese dall’estetista quelle aventi esclusivamente finalità di carattere terapeutico, atteso che tali ultime sono di competenza esclusiva di chi eserciti professioni sanitarie.
Pur essendo previsto un percorso di formazione (frequentazione di corsi professionali od in alternativa l’attività prestata per un triennio in un centro estetico) per chi intenda lavorare come estetista, sia in proprio sia presso un centro estetico, non è prevista alcuna iscrizione ad Albo professionale. Ciò esclude che a chi eserciti senza possedere i requisiti professionali prescritti dalla normativa possa essere contestato l’esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) pur essendo previste delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa.
Ciò non toglie però che chi eserciti l’attività di estetista, sia singolarmente sia presso un centro estetico, sia chiamato a rispondere ed a risarcire il danno qualora esegua dei trattamenti che anziché arrecare un beneficio al cliente gli procurino un danno.
Gli ambiti nei quali può essere chiamato a rispondere chi esegue il trattamento sono sia quello civile sia quello penale.
Tratterò per primo l’ambito della responsabilità civile.
La prestazione che l’estetista rende al cliente è da inquadrare nell’ambito di un contratto d’opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile: in caso di trattamento non correttamente eseguito e di danni conseguentemente subiti dal cliente vi sarà una responsabilità contrattuale del soggetto (estetista o centro estetico) con il quale il contratto d’opera è stato stipulato (Tribunale Lecce, sentenza 9 aprile 2008). In tale ambito inoltre la giurisprudenza è particolarmente rigorosa, richiedendo un alto grado di preparazione e perizia sia nel momento della valutazione preventiva sul tipo di trattamento da applicare (oltre che sulla opportunità/necessità dello stesso) sia poi nell’esecuzione del trattamento stesso.
A ciò si aggiunga la responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma di cui all’art. 2043 del codice civile che stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Nel caso di nostro interesse vi è una lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente dall’art. 32 Cost.
Le due forme di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) possono coesistere poiché, ad un tempo, viene violato un accordo contrattuale e viene leso il diritto alla salute del cliente.
Va infine precisato che, anche se il trattamento è stato eseguito dal singolo estetista, qualora lo stesso operi all’interno di una struttura, alla responsabilità del medesimo estetista potrà affiancarsi quella del titolare/gestore del centro estetico chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, per il fatto dei propri preposti (anche qualora gli stessi non siano inquadrati all’interno del centro come lavoratori dipendenti).
Per quanto attiene l’ambito della responsabilità penale il reato che può interessare l’attività dell’estetista è quello di cui all’art. 590 del codice penale (lesioni personali colpose) atteso che un trattamento estetico non correttamente eseguito (si pensi ad un peeling chimico ad esempio) può, oltre che non portare al risultato sperato dal cliente, cagionargli delle lesioni. L’estetista potrà esser chiamato a rispondere per il reato in esame se siano ravvisabili nel suo comportamento profili di colpa. Per fare qualche esempio potrà esserci colpa dell’estetista quando questi ponga sul viso del paziente un trattamento che deve essere rimosso dopo 10 minuti e se ne dimentichi lasciando passare 20 minuti e procurandogli così delle ustioni. Si avrà altresì un comportamento colposo dell’operatore quando, ad esempio, decida di eseguire comunque un trattamento estetico sul viso del paziente che presenta già una forte irritazione, procurandogli delle escoriazioni evidenti. Od ancora potrà esserci responsabilità dell’estetista quando questi esegua un trattamento per il quale sa di non avere le necessarie competenze od utilizzi un macchinario che non sa usare.
Oltre alla responsabilità dell’estetista che ha materialmente eseguito il trattamento potrà sussistere anche la responsabilità del titolare del centro estetico che ha un obbligo di controllo sull’attività che viene posta in essere all’interno del proprio centro. La sua responsabilità potrà sussistere tutte le volte in cui si accerti che non ha adeguatamente vigilato sulle attività poste in essere dai propri dipendenti (Cassazione Penale, sez. IV, n. 52/2010).
Qualora il cliente subisca per colpa dell’estetista delle lesioni potrà decidere di agire in sede penale presentando una atto di querela e avanzando poi una richiesta risarcitoria per i danni subiti attraverso lo strumento della costituzione di parte civile all’interno del giudizio penale.
Lo strumento penale, pur consigliandosi un ricorso al medesimo solo nei casi che effettivamente lo richiedano, può essere assai efficace per ottenere un risarcimento atteso il maggior timore derivante da una possibile condanna in tal sede.
Flavio Volontà – Avvocato